Art. 10.
(Cunicoli).

      1. I conigli devono avere a disposizione almeno 0,70 metri quadrati di superficie per capo sia nell'allevamento di gruppo sia nelle gabbie individuali; ad ogni animale deve essere garantita una idonea lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.

 

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Per le fattrici lo spazio a disposizione deve essere di almeno un metro quadrato di superficie per capo.